Proposta di legge per i parlamentari

parlamento_italianoOggi mi sono svegliato bene. Ho scritto due righe, tanto per non sapere che fare mentre cerco di trovare un lavoro… E mi sono venute in mente alcune idee in merito a ciò che ogni parlamentare italiano percepisce ogni mese.

E vediamo se il Presidente del Consiglio Matteo Renzi prende spunto da questa mia proposta… Gli italiani fanno tanti sacrifici per la crisi, fàcciano qualcosa di concreto anche gli onorevoli che siedono in Parlamento.

So ben certo che quanto ho scritto non sarà che un mucchio di parole al vento… Ma se i parlamentari del Movimenti5Stelle, che più di tutti mi sembrano battersi su questo argomento, volessero leggere il mio post e magari prendere spunto, ne sarei ben lieto.

Art. 1 – La presente legge disciplina gli emolumenti versati ai parlamentari di Camera e Senato durante il periodo di permanenza al Parlamento. E’ abolita la legge n. 1261 del 31 Ottobre 1965.

Art. 2 – L’indennità è costituita da quote mensili pari a euro 1.000,00 (euro mille/00). Dette quote non sono soggette a rivalutazione ISTAT e concorrono a formare il reddito lordo di ogni parlamentare e perciò assoggettate alla tassazione sul reddito sulle persone fisiche. Gli Uffici di Presidenza, qualora risultasse un’assenza certificata per oltre la metà delle assenza dalle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni, avranno facoltà di decurtare la suddetta quota fino al 50% (cinquantapercento) del suo ammontare.

Art. 3 – Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), senza che vi sia rivalutazione ISTAT ed erogata unicamente previa consegna agli Uffici di Presidenza della documentazione cartacea comprovante il soggiorno e le spese ad esso relative.

Art. 4 – Le spese di segreteria e di rappresentanza sono stimate in un tetto massimo mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00), da rimborsarsi unicamente previa presentazione della documentazione cartacea comprovante le spese stesse. Gli Uffici di Presidenza di ogni camera provvederanno a fornire ad ogni parlamentare n. 2 dipendenti e un locale ad uso ufficio. Lo stipendio del personale sarà a carico della camera di appartenenza, e comunque non superiore all’indennità stabilita all’art. 2 della presente legge. I dipendenti saranno assunti previo concorso nazionale. La scorta spetterà solo ai presidenti di Camera e Senato.

Art. 5 – Per tutta la durata del mandato parlamentare, ogni deputato e senatore è collocato d’ufficio in aspettativa, sia che essa risulti da lavoro autonomo che da lavoro dipendente. Con l’indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni. L’indennità di cui all’art. 1 non è altresì cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa. Sono incluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a Commissioni di studio e a Commissioni d’inchiesta.

Art. 6 – Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni né avere attribuiti aumenti periodici di stipendio. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare non è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio e pertanto non è computato ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Tuttavia, durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all’assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio. L’indennità mensile e la diaria possono essere sequestrate o pignorate, se non per giusta causa e per motivazioni formulate dall’Autorità Giudiziaria.

Art. 7 – Le somme necessarie all’esecuzione della presente legge a decorrere dal 01 Gennaio 2015 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e Tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l’anno 2015.

Art. 8 – La presente legge entra in vigore a partire dal giorno 01 Gennaio 2015. A partire dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le indennità e gli emolumenti saranno automaticamente riadattati a quanto disposto agli artt. 2, 3 e 4, a valersi per ogni parlamentare validamente eletto.

Art. 9 – Esaurita la durata del mandato elettorale, si considerano estinti tutti i benefici concessi ai Presidenti di Camera e Senato, ivi compresi eventuali indennità aggiuntive disposte durante l’esercizio dell’attività parlamentare. La scorta armata può essere disposta nel caso l’Autorità Giudiziaria ravvisi elementi di comprovato rischio di incolumità del parlamentare stesso.

Art. 10 – A partire dall’entrata in vigore della presente legge sono dichiarati decaduti tutti i benefici concessi agli ex parlamentari, pertanto verranno interrotte le erogazioni di emolumenti e indennità.

Art. 11 – Stante la crisi e i sacrifici richiesti a tutti i cittadini italiani, i trattamenti pensionistici relativi agli ex parlamentari ancora in essere all’entrata in vigore della presente legge saranno ridotti entro 12 mesi fino all’importo massimo stabilito all’art. 1 della presente legge e assoggettati alla tassazione sul reddito delle persone fisiche.

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